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Servizi

Soluzioni su misura per la formazione continua

Foncoop offre un’ampia gamma di servizi per supportare le imprese cooperative e le realtà dell’economia sociale e civile nella formazione continua. Siamo al fianco delle aziende per rendere l’accesso alla formazione semplice, flessibile e in grado di rispondere efficacemente alle sfide del mercato.

Assistenza

Il sistema di ticketing che assicura risposta personalizzata e tracciabilità delle informazioni rese.

Invito Pubblico aperto “Catalogo dell’offerta formativa”

Con l’Invito pubblico aperto “Catalogo dell’offerta formativa” Fon.Coop avvia la costruzione di un proprio Catalogo di corsi individuali cui le aderenti potranno accedere in forma di voucher attraverso tutti i suoi canali di offerta.

L’Invito è sempre aperto, non ha scadenze ed è rivolto ai migliori soggetti formativi del mercato italiano, con particolare riguardo agli organismi di area cooperativa, e indica le modalità di partecipazione per l’inserimento di percorsi formativi individuali che andranno a comporre il Catalogo.

Il video di presentazione del Catalogo: la relazione di Marco Ruffino, esperto di processi formativi e di apprendimento

  • Per vedere il video completo cliccare qui
  • Per vedere solo l’argomento di interesse cliccare alla voce corrispondente:
  1. Saluti Iniziali: 00:14
  2. Cosa sono i cataloghi: 00:40.
  3. Cosa contiene un catalogo e l’importanza della definizione dei criteri: 06:57.
  4. I due criteri generali che caratterizzano il catalogo di Fon.Coop: I corsi A1 e A2: 10:56.
  5. Focus sui corsi A2 “per l’acquisizione di qualificazioni, certificazioni e abilitazioni professionali”: 13:14.
  6. Focus sui corsi A1 “liberi” 39:45.
  7. Come avviene la valutazione di ammissibilità: 34:18.
  8. La differenza tra valutazione discrezionale e valutazione arbitraria. Conclusioni: 46:58.


La nuova funzionalità per l’inserimento dei corsi e la relativa presentazione per il Catalogo è disponibile nella piattaforma Gifcoop.

FAQ

Può erogare percorsi nella sola Regione in cui è accreditato ove gli stessi terminino con esame pubblico di parte seconda o terza svolto su autorizzazione della Regione stessa (p.e. rilascio di qualifica o di abilitazione)

Ove i corsi terminino con attestato di frequenza o non sia prevista valutazione finale di natura pubblicistica, a cura della Regione accreditante, non si pone limite territoriale alla erogazione.

La definizione dei massimali è oggetto di specifici avvisi del Fondo relativi alla concessione di contributi. Le imprese che utilizzano il Conto Formativo potranno richiedere dei voucher per la fruizione di uno i più percorsi dal Catalogo ed in questo caso non sono previsti massimali per il voucher. L’invito rivolto alla costituzione del Catalogo è propedeutico e servente le Linee guida del Conto formativo e/o gli altri Avvisi.

Il rispetto del vincolo di  contendibilità è definibile sulla base dell’insieme delle caratteristiche dell’offerta a Catalogo, secondo principi di possibilità di ragionevole esercizio di scelta da parte dei soggetti beneficiari della formazione.

Il soggetto formativo deve disporre di una sede fisica di riferimento, al fine di porre i partecipanti del corso – anche interamente a distanza – nella condizione di poter, ove del caso, interagire con esso. Nel caso di formazione in presenza è obbligatorio indicare, provincia, comune e indirizzo di svolgimento (campi obbligatori) in quanto il partecipante deve sapere dove dovrà recarsi per fruire del percorso.

Nel caso di medesimo corso che si svolga in regioni, provincie o comuni differenti è necessario inserire distinti percorsi nel catalogo.

L’impresa che intende partecipare ad un corso deve sia contattare direttamente l’ente erogatore per espletare tutte le procedure di iscrizione (da riportare nel campo note del corso) sia presentare la richiesta di finanziamento a Fon.Coop.

Le modalità di selezione e richiesta di finanziamento dei corsi a Catalogo da parte delle imprese beneficiarie è oggetto degli specifici avvisi di finanziamento della formazione e/o delle Linee guida del Conto Formativo, cui si rimanda.

Ove i corsi non terminino con certificazioni pubbliche di parte terza, o di attestazioni rilasciabili ai sensi di norma cogente abilitante, vanno ricompresi nella sezione “A.1 Corsi liberi rivolti all’upskilling dei lavoratori” di cui all’Allegato A dell’Avviso.

Ad essi afferiscono dunque ordinariamente tanto i corsi di lingua conclusi da semplice attestazione di frequenza, quanto quelli conclusi dal rilascio di attestazione di profitto rilasciata da soggetto erogatore o da soggetto terzo privato, agente quale assesment center.

Ai sensi del D.lgs 13/13 (ma così era anche con riferimento alla l. 845/78) la qualifica è rilasciabile solo dalla Regione/P.a., a valle della autorizzazione del relativo corso, configurato come formazione riconosciuta ma non finanziata (ovvero a libero mercato). Il fatto che detta formazione “a qualifica” trovi potenziale sostegno finanziario in risorse Fon.Coop non ne muta la natura.

L’OdF interessato procede dunque, indipendentemente dal Fondo, secondo quanto previsto dalla propria Regione/P.a (autorizzazione, avvio corso, vidimazione registri, richiesta di commissione di esame finale, esperimento dell’esame stesso, rilascio attestatorio).

Guardando alla formazione continua, non esiste uno “standard minimo nazionale delle ore dei corsi”, fatti salvi quelli relativi a attività e professioni regolamentate. Possono essere (e sono) definiti riferimenti in sede di avvisi pubblici (nazionali, regionali, di Fondi, …), sulla base delle scelte di policy dei soggetti che li emettono.

In caso di corsi rivolti al rilascio di qualifica (indipendentemente dai loro destinatari – occupati o meno) le Regioni /Pubbliche Amministrazioni possono definire propri standard di percorso formativo, che implementano gli standard professionali oggetto del repertorio, presenti come tali anche in Atlante.

Nel campo relativo al costo del corso proposto si deve inserire l’importo che rappresenta il prezzo standard per singolo partecipante; nel caso di applicazione di scontistica in relazione al numero di partecipanti si può indicare nel campo note del corso.

I soggetti che possono presentare corsi in entrambe le tipologie di funzione devono avere una delle caratteristiche previste dall’art. 4 dell’Invito.

È ammessa sia formazione in presenza che a distanza in coerenza con le finalità, contenuti e obiettivi del corso. Per i corsi liberi non è definita una durata mentre per i corsi della categoria A2 ci si deve attenere a quanto previsto da norme e atti di riferimento.

No, perché i soggetti che possono presentare corsi devono avere una delle caratteristiche previste dall’art. 4 dell’Invito. Sono previsti soggetti formativi con certificazione UNI EN ISO 21001.

No, fatto salvo il caso in cui la formazione termini con il rilascio, da parte del soggetto che direttamente la eroga, di attestazione valida quale titolo di accesso ad esame abilitante, il cui svolgimento sia demandato, dalla normativa vigente, ad altro soggetto.

E’ in ogni caso esclusa la possibilità di svolgimento di percorsi formativi da parte di soggetto delegato da organismo presentatario a Catalogo della relativa proposta.

Si, è previsto già dalla programmazione Avviso del 2023 deliberata dal CDA del 5 aprile 2023e pubblicata sul sito un Avviso dedicato esclusivamente alla fruizione di corsi pubblicati nel Catalogo. Inoltre sarà prevista la possibilità di scegliere i  voucher del Catalogo nelle Linee guida del Conto formativo saldo 2022 (che saranno aggiornate solo dopo la pubblicazione del catalogo) e degli altri nuovi Avvisi che verranno pubblicati.

No, non sono previsti.

Il Catalogo è sempre aperto. L’art. 7.1 dell’invito indica che i Cataloghi dei soggetti formativi saranno esaminati entro 60gg dalla data di presentazione.

Il Catalogo sarà pubblicato solo quando vi saranno rispettati i criteri previsti dal punto 8.1 dell’Invito tra cui quello della contendibilità dei percorsi.

I corsi della categoria A2 (corsi regolamentati) devono rispondere alle procedure e requisiti previsti dalle relative norme o atti di riferimento.

Il soggetto proponente un piano può essere un ente di formazione dotato dei requisiti di accreditamento richiesti dal Fondo. In questo caso, come espressamente indicato sia nelle Linee guida sia negli Avvisi, esso non può essere anche soggetto erogatore di voucher.

Si ricorda che le imprese possono presentare autonomamente il piano formativo contenente la richiesta di contributo per il voucher relativo ad un percorso inserito nel Catalogo.

… Si dovranno allegare i report in fase di rendicontazione?

Il soggetto erogatore dei voucher deve garantire che i tracciati relativi alla formazione a distanza rispettano i criteri previsti dalla Circolare Anpal del 28 dicembre 2020 e s.m.i. come previsto dal punto 5.3 dell’invito. Di norma negli Avvisi e nelle Linee guida del Conto Formativo per la fruizione di voucher non è richiesto a rendiconto l’allegazione dei report delle formazione a distanza.

voucher relativi ai corsi del Catalogo potranno essere richiesti anche tramite il canale del Conto formativo e saranno previsti da futuri Avvisi quali ad esempio Smart, Aziendale e Strategico.

I Corsi relativi al D. Lgs. 81 rientrano nella funzione A2(cfr. allegato 1 dell’Invito).

Il Catalogo non eroga risorse.

I contributi possono essere richiesti dalle imprese aderenti nell’Avviso dedicato alla fruizione di voucher o negli altri canali. L’importo massimo concedibile per singolo voucher è di norma in funzione del canale che si sta utilizzando o avviso che ne caso ne esplicita l’ammontare.

Il costo del corso è sostenuto di norma dal soggetto proponente del piano e rimborsato a rendiconto dal Fondo.

Nell’Avviso dedicato stiamo valutando di inserire la possibilità di sottoscrivere da parte dell’impresa beneficiaria la delega all’incasso in modo che la movimentazione finanziaria avvenga direttamente tra Fon.Coop e il soggetto erogatore della formazione.

Tutti i piani finanziati dal Fondo devono essere condivisi con le organizzazioni sindacali secondo le procedure declinate negli Avvisi o nelle Linee guida del Conto Formativo vigenti.

L’Avviso dedicato alla richiesta di voucher per fruire di corsi a catalogo sarà pubblicato in contemporanea con la pubblicazione del Catalogo sul sito.

L’Avviso dedicato alla richiesta di voucher per fruire di corsi a catalogo, previsto dalla programmazione 2023 deliberata dal Consiglio di amministrazione del 5 Aprile 2023 e pubblicata sul sito, indica che sarà un Avviso integrativo solo rispetto agli altri Avvisi pubblicati nel 2023.

Quindi ad esempio se una impresa risultasse beneficiaria dell’Avviso FDR 56 Strategico potrà partecipare all’Avviso voucher.

… che risultano quindi in istruttoria o dobbiamo avere ottenuto già l’approvazione?

Risposta del 21/03/2024

Con riferimento alla fattispecie “Corsi di upskilling/reskilling conclusi dal rilascio di certificati di qualificazione, anche relativi a singole competenze, ai sensi del D.lgs 13/13 o di altra norma pubblica specifica, ricompresi nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al Decreto 5 gennaio 2021, fra i quali qualifiche professionali e titoli pubblici di istruzione” di cui alla tipologia “Corsi rivolti all’acquisizione di qualificazioni, certificazioni ed abilitazioni professionali, nonché all’assolvimento di obblighi formativi derivanti da norma pubblica o privata”, si precisa che l’autorizzazione all’erogazione da parte della Regione/Provincia autonoma di riferimento può non essere posseduta dall’organismo erogatore del corso al momento della richiesta di iscrizione a Catalogo purché lo stesso sia conforme alla normativa cogente propria della Regione/Provincia autonoma di riferimento.

Resta inteso che l’autorizzazione della Regione/Provincia autonoma dovrà necessariamente essere posseduta al momento delle iscrizioni dei partecipanti e alla realizzazione del corso.

Per “conoscenze” si intendono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Per “competenze” si intende un insieme strutturato di conoscenze ed abilità rivolte alla realizzazione di una attività. Per abilità si intende la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a termine compiti e risolvere problemi.

Sulla base degli obiettivi di apprendimento, un corso può trasmettere solo conoscenze o sistemi integrati di conoscenze e relative abilità applicative (dunque “competenze”). Conoscenze ed eventuali abilità vanno indicate al campo “Contenuti” di ogni singolo modulo in cui il corso si articola.

  • Nel caso in cui esso sia relativo a standard pubblici o privati (norme cogenti in materia di attività e professioni regolamentate; qualificazioni parte dei repertori regionali…) l’articolazione per moduli ed i relativi contenuti deve essere ad essi conforme. Ove si riscontrino problemi di raggiungimento dei limiti dimensionali del campo l’abbreviazione dei contenuti è ammessa, ove accompagnata, nel titolo del corso e/o nel capo “Obiettivi”, dalla chiara indicazione della norma di riferimento, che in tal modo di intende integralmente assunta dal progetto formativo;
  • Nel caso in cui il corso abbia natura libera, conoscenze ed eventuali abilità vanno descritte ricorrendo per le prime a sostantivi (es. “Principi di sostenibilità”) e per le seconde a verbi all’infinito (e. “Definire la strategia di sviluppo sostenibile”). Il livello di dettaglio, per singolo modulo, di conoscenze ed abilità va definito sulla base di due principi guida:
    • i) la miglior comprensione, da parte delle imprese che ricorreranno al Catalogo, dei contenuti dei corsi;
    • ii) la necessità di attestare gli esiti della formazione in applicazione dei criteri di trasparenza.

A tal fine, l’eventuale e non obbligatoria referenziazione del corso all’Atlante del lavoro può essere indicata, a scelta, nei campi “Obiettivi formativi” e/o “Contenuti”, se a livello di singolo modulo.

I corsi conclusi da rilascio di certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito fra i titoli da esso valutabili a fini di concorso e graduatoria del proprio personale afferiscono alla tipologia di funzione “Corsi rivolti all’acquisizione di qualificazioni, certificazioni ed abilitazioni professionali, nonché all’assolvimento di obblighi formativi derivanti da norma pubblica o privata” ed in particolare alla fattispecie “Corsi conclusi dal rilascio di attestazioni/certificazioni almeno di parte seconda privata, relativi a prodotti e servizi digitali, erogati da soggetti a ciò formalmente abilitati dai relativi vendor“.

Come già indicato nella Faq n. 4 di Gennaio, nel caso di un corso che si svolge in presenza e viene riproposto in sedi differenti va inserito un corso per ogni luogo indicando nel modulo la sede completa di provincia, città, comune e indirizzo; per una migliore lettura e individuazione del corso si suggerisce di  indicare nel titolo del corso la sede di svolgimento es- “Corso Primo Soccorso – Asti” e “Corso Primo Soccorso – Cuneo”; nel caso invece di un medesimo corso che venga proposto in due modalità formative differenti (presenza o distanza) vanno inseriti distinti corsi che nel modulo differiscono per la modalità di erogazione della formazione; anche in questo caso si suggerisce di  indicare nel titolo la modalità formativa, es. “SOCIAL MEDIA MANAGEMENT – Aula” e “SOCIAL MEDIA MANAGEMENT – webinar”.

Accreditamento

In questa pagina – nel box documentazione – sono disponibili i documenti necessari agli Enti di formazione e altre società profit per accreditarsi presso il Fondo al fine di presentare piani formativi su qualsiasi Avviso del Fondo di Rotazione e sul Conto Formativo.

Gli enti di formazione possono presentare piani formativi a Fon.Coop senza richiedere l’accreditamento qualora operino per conto di imprese di Regioni presso le quali sono già accreditati.

Per presentare piani formativi fuori della Regione è necessario accreditarsi al Fondo.

L’accreditamento al Fondo consente dunque all’ente di presentare piani per le imprese aderenti di tutto il territorio nazionale.

Per l’accreditamento, normato da uno specifico regolamento, è necessario compilare il formulario in ogni sua parte e inviarlo via posta ordinaria a:
via Treviso 31, 00161 Roma.

Le società profit devono inoltre allegare un’ulteriore dichiarazione, disponibile sempre nel box documentazione.


Si prega di inviare una copia di tutta la documentazione in formato elettronico all’indirizzo direzione.foncoop@pec.it per agevolare il trasferimento dei documenti e la valutazione.


Per informazioni inviare una mail a segreteria@foncoop.coop.